Nel 1970 i mezzadri ottennero
un'altra grande conquista.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970 n. 1434
fu deciso:
I mezzadri, i coloni e gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i
quali, per l'assoggettamento all'obbligo assicurativo di cui alla legge 26
ottobre 1957 n. 1047, facciano valere le condizioni indicate nell'art.
1 della legge medesima e negli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963,
n. 9, possono, a domanda, ottenere l'iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invaliditā, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti.
(Da:
Mezzadria di Elvio Collu
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