Ammissione negli Stabilimenti
Art. 1° - Per essere ammessi a far parte
del personale operaio della Società Solvay & Cie è
necessario presentare alla Direzione una domanda scritta,
unendovi:
a) il certificato di nascita
b) lo stato di famiglia
c) il certificato penale datato da non oltre quindici
giorni
Ove l'operaio sia precedentemente addetto ad altro
stabilimento, la domanda di ammissione dovrà indicare lo
stabilimento stesso ed essere corredata dalla produzione
del certificato del dirigente.
L'aspirante dovrà inoltre sottoporsi a visita medica per
effetti della legge sugli infortuni.
Art. 2° - Nessuna ammissione negli Stabilimenti potrà
essere fatta se non dalla Direzione, la quale
comunicherà se intende precedere l'ammissione definitiva
da un periodo di prova, determinandolo a suo piacimento
e fissando la retribuzione che per tale periodo intende
corrispondere all'operaio.
Obblighi e diritti dell'operaio
Art. 3° - Assunto il lavoro, l'operaio incontra
immediatamente l'obbligo di sottomettersi al presente
regolamento, agli ordini dei suoi superiori, ed alle
discipline della Direzione, di deferire a tutti i suoi
superiori, del rispetto al luogo del lavoro, della
conservazione delle macchine, utensili ed altri mezzi di
lavoro, non che quello di non divulgare i sistemi di
fabbricazione e di accudire con assiduità e
volonterosità al proprio lavoro.
Art. 4° - Ogni operaio è considerato conoscere il
presente regolamento e nessuno potrà invocare
l'ignoranza delle disposizioni del medesimo, le quali
sono obbligatorie per tutti.
Art. 5° - Ciascun reparto degli Stabilimenti avrà le sue
particolari discipline affisse sul luogo del lavoro e
visibili da tutti. Oltre le disposizioni del presente
regolamento generale, ciascun operaio per il solo fatto
di essere addetto ad un reparto, è tenuto alla
osservanza di dette particolari discipline ed esso non può sotto
verun pretesto allegarne la ignoranza.
Art. 6° - Anche per ciò che attiene agli orari del
lavoro ordinario e straordinario ed alla retribuzione
del medesimo, l'operaio si sottomette alla disposizioni
della Direzione.
Art. 7° - Gli operai non addetti alla fabbricazione,
dovranno prestare la loro opera secondo i rispettivi
orari in tutti i giorni non considerati festivi dallo
Stato.
Art. 8° - Per gli operai addetti alla fabbricazione
saranno indicate dalla Direzione norma speciali per
regolare il turno in armonia alla legge sul riposo
settimanale. Essi non potranno abbandonare il loro posto
durante i pasti e in caso di necessità si faranno
momentaneamente sostituire. Hanno l'obbligo di aspettare
il compagno di turno o la sua sostituzione.
Art. 9° - Le ore di lavoro e quelle di riposo sono
indicate col fischio della sirena e dieci minuti dopo il
fischio, nessuno operaio potrà entrare nello
Stabilimento senza il permesso del suo capo-reparto e
gli verrà applicata una penalità. Nessun operaio potrà
abbandonare il lavoro prima del fischio di uscita, ne
rimanere nell'officina oltre quindici minuti dopo il
segnale medesimo, se non per ragioni di servizio. Art.
10° - Durante le ore di lavoro nessun operaio potrà
assentarsi dallo Stabilimento senza il permesso del
capo-reparto o del sorvegliante.
Art. 11° - Chiunque resti assente per oltre tre giorni
continui, senza giustificazione si considererà
licenziato. In caso di malattia dovrà avvisarne per
iscritto la Direzione.
Art. 12° - Sono rigorosamente vietate nell'interno degli
Stabilimenti le riunioni, le discussioni, la propaganda
di qualsiasi genere, il giuoco, le sottoscrizioni e
qualsiasi manifestazione collettiva, nonché gli avvisi,
le affissioni di qualunque specie, sia nell'interno che
alle porte degli Stabilimenti.
Art. 13° - E' pure vietato qualunque traffico anche di
cibi o bevande ed è altresì vietato portare negli
Stabilimenti bevande alcoliche di qualunque specie,
mentre che l'operaio non potrà portarsi o farsi portare
che i cibi indispensabili alla sua persona.
Art. 14° - Nessun operaio potrà introdurre persone non
addette allo Stabilimento e specialmente donne e
fanciulli.
Art. 15° - Gli operai non potranno portare armi o
bastoni nell'interno dello Stabilimento.
Art. 16° - Non potranno toccare macchine, apparecchi,
valvole, rubinetti, cinghie, fili elettrici e in genere,
qualunque oggetto estraneo al loro lavoro e
risponderanno di ogni mezzi di lavoro ricevuto in
consegna.
Art. 17° - Chiunque appartiene al personale operaio
della Società, potrà licenziarsi quando vuole, se libero
da obblighi, con preavviso di otto giorni lavorativi,
come pure la Società potrà licenziare senza indicarne i
motivi con preavviso di otto giorni lavorativi.
Art. 18° - Ogni operaio potrà essere incaricato di un
lavoro qualunque, differente dal suo lavoro abituale,
come pure di fare ore straordinarie.
Delle paghe
Art. 19° - Le paghe saranno fatte ogni quindicina nel
giorno 5 e nel giorno 20 di ogni mese, restando così
cinque giornate a titolo di cauzione. Se i giorni di
paga cadranno in giorni festivi, la paga avrà luogo nel
primo giorno dopo la festa. Il giorno 20 di ogni mese
sarà dato all'operaio un acconto sulla paga spettantegli,
e la paga totale del mese gli sarà regolata nel giorno
della seconda quindicina.
Art. 20° - Il cassiere non è tenuto a dare alcuna
spiegazione al momento della paga; ogni reclamo relativo
dovrà essere fatto al sorvegliante.
Art. 21° - L'operaio che non si presenti a riscuotere la
paga il giorno delle scadenze, non potrà riscuoterla che
nel giorno dell'altra quindicina.
Art. 22° - Non sono ammessi pagamenti in mano di terzi,
ne ritenute per conto di altri. Nel caso di
pignoramenti, di sequestri in base a sentenze, ordinanze
o decreti dell'autorità giudiziaria o in caso di
cessioni regolarmente notificate, qualora la società sia
tradotta in giudizio e costretta a sostenere cause per
contestazioni sollevate da terzi, potrà un tale fatto
essere di perse solo, motivo di licenziamento
dell'operaio. |
Art. 23° - Qualunque reclamo relativo alla paga o ad
altro, dovrà essere trasmesso a mezzo del sorvegliante
entro le 24 ore dall'atto a cui il reclamo si riferisce.
Il sorvegliante lo trasmetterà al capo-servizio e questi
alla Direzione. alla Direzione non potranno essere
indirizzato reclami se non per iscritto.
Violazione ai Regolamenti, alle discipline e pene
Art. 24° -
Qualunque infrazione al presente regolamento può dar
luogo alla infissione di multe, o alla sospensione, o
al licenziamento. Anche le violazioni dei regolamenti
particolari e delle discipline di ogni reparto non che
dei doveri inerenti alla condotta di ogni operaio,
secondo i precetti della morale e secondo le
consuetudini, possono dar luogo alle stesse pene.
Art. 25° - Se l'operaio è sottoposto a procedimento
penale per fatti avvenuti fuori dallo Stabilimento,
potrà essere sospeso fino all'esito del processo e
licenziato in seguito alla sentenza quando anche essa
sia di assoluzione per insufficienza di prove.
Art. 26° - Il massimo di una multa è la somma
equivalente ad una giornata di salario dell'operaio a
cui è inflitta. Le multe saranno ritenute sul salario
all'atto della paga.
Art. 27° - I proventi delle multe costituiranno un fondo
da distribuirsi a giudizio insindacabile della Direzione
agli operai bisognosi.
Art. 28° - La sospensione può essere inflitta dai
capi-servizio, ma non sarà esecutiva se non confermata
dalla Direzione. Durante la sospensione, l'operaio
sospeso non può entrare negli Stabilimenti e non gli
sarà corrisposta alcuna mercede.
Art. 29° - Il licenziamento è ordinato soltanto dalla
Direzione e non gli darà diritto, a meno che non avvenga
per violazioni degli essenziali doveri, che alla
riscossione degli 8 giorni di lavoro prestato.
Nel caso che il licenziamento avvenga per violazione di
doveri essenziali, l'operaio non avrà diritto che al
salario spettantegli fino al giorno in cui è licenziato
e dovrà abbandonare subito lo Stabilimento. Art. 30° -
Per ch ha alloggio nelle case della Società, la dispensa
del servizio porta seco la soppressione dell'alloggio,
che dovrà essere lasciato immediatamente in buono stato.
Art. 31° - Ove il licenziamento avvenga per violazione
del diritto di proprietà della Società, questa senza
pregiudizio delle maggiori richieste a titolo di danno,
avrà diritto di trattenere allo stesso titolo, tutte le
somme dovute all'operaio per salario, salvo la
liquidazione da farsi o consensualmente o
giudizialmente.
Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro
Art. 32° -
Tutti gli operai di qualunque categoria sono assicurati
in conformità del testo unico 31 Gennaio 1904 N°51. I
regolamenti di prevenzione degli infortuni e il
regolamento per la applicazione del testo unico 31
Gennaio 1904 N°51 debbono essere in ogni parte osservati
dagli operai, come saranno osservati dalla Società. Ma
gli operai sono tenuti ad uniformarsi scrupolosamente a
tutte le prescrizioni date loro dai superiori per
iscritto ed a voce in prevenzione degli infortuni.
Art. 33° - Appena avvenuto un infortunio, l'operaio
dovrà avvisare immediatamente il suo capo-reparto ed
abbandonare il lavoro dopo aver fatta la dichiarazione
di infortunio e indicato i testimoni. Gli operai si
sottomettono alle prescrizioni mediche e chirurgiche dei
sanitari della Società.
Art. 34° - La mancata denunzia di infortunio o la
trascuranza delle prescrizioni mediche o chirurgiche dei
sanitari della Società, può essere motivo a giudizio
insindacabile della Direzione di sospensione o di
licenziamento.
Art. 35° - Le inabilità permanenti parziali in base alle
quali sia stata liquidata un'indennità secondo la legge,
non permetteranno agli operai di essere riammessi negli
Stabilimenti, salvo casi eccezionali e sempre a giudizio
insindacabile della Direzione, con salario da stabilirsi
in relazione al lavoro di cui sono capaci.
Art. 36° - Anche il frequente ripetersi di infortuni di
poca entità può essere motivo di sospensione o di
licenziamento.
Capi reparto,
Sorveglianti e Caporali
Art. 37° - I Capi-reparto, i sorveglianti
ed i caporali debbono essere i primi ad entrare e gli
ultimi ad uscire dallo stabilimento e sono responsabili
di ogni mancanza di sorveglianza del personale operaio.
Essi debbono dare l'esempio di buona condotta, di
scrupolosa osservanza dei regolamenti e degli ordini
superiori ai quali sono pure sottoposti. Debbono altresì
osservare nei rapporti con gli operai le regole della
giustizia, della imparzialità, della moralità, della
cortesia e della convenienza, ma esigere da ciascuno
operaio lo adempimento esatto del suo compito, rilevare
le violazioni ai regolamenti, alle discipline e agli
ordini impartiti agli operai, riferendo ai superiori
diretti ogni fatto degno di nota.
Art. 38° - La violazione di qualunque dei suaccennati
doveri, indurrà a giudizio insindacabile della Direzione
il loro licenziamento o la loro sospensione per un tempo
da determinarsi, salvo la liquidazione dei loro stipendi
secondo le consuetudini, i regolamenti e le leggi in
vigore.
Disposizione transitoria
Art. 39° - Il presente regolamento viene
considerato in vigore anche per tutto il personale che
si trova attualmente impiegato negli Stabilimenti della
Società e non potrà esserne invocata la non osservanza
da nessuno dei componenti il personale stesso.
___________________
Art.
40° - Ogni modificazione al presente regolamento
generale sarà resa nota al personale mediante affissione
nell'interno degli Stabilimenti.
Rosignano Agosto 1916
LA DIREZIONE |