Il
matrimonio civile
In Italia il
matrimonio civile fu introdotto con codice civile del 1865:
conformemente all’indirizzo liberale separatista del tempo,
venne sancito il principio per cui l’unico matrimonio
considerato giuridicamente rilevante era quello civile, che
diventava imprescindibile per chiunque volesse acquistare la
qualità di coniuge di fronte allo Stato.
Il matrimonio religioso era fatto lecito, ma giuridicamente
irrilevante.
Con la stipula dei Patti Lateranensi del 1929 fu introdotta,
accanto al matrimonio civile, la possibilità di contrarre un
matrimonio canonico coi venivano collegati gli effetti civili
mediante il procedimento di trascrizione nei registri dello
stato civile ad opera dell’ufficiale dello stato civile.
All’ordinamento canonico, pertanto, spettava disciplinare la
capacità delle parti, gli impedimenti alla celebrazione e la sua
forma; all’ordinamento civile competeva la regolamentazione del
procedimento di trascrizione e del rapporto matrimoniale (i
diritti e i doveri dei coniugi).
Tale ripartizione di competenze tra Stato e Chiesa si rinveniva
anche nel momento patologico del matrimonio, poiché ai tribunali
della Chiesa cattolica era riconosciuta la giurisdizione in via
esclusiva a giudicare dell’invalidità del negozio matrimoniale,
ai tribunali dello Stato giudicare dell’eventuale invalidità
della trascrizione del matrimonio e della separazione dei
coniugi.
Il Concordato disciplinava anche l’efficacia civile delle
sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici:
l’esecutività veniva concessa con ordinanza della Corte
d’Appello, la quale, senza effettuare alcun controllo
sull’operato degli organi ecclesiastici, si limitava a prendere
atti dell’intervenuta pronuncia di nullità matrimoniale in sede
canonica.
Era prevista anche l’efficacia civile dei provvedimenti di
dispensa pontificia (scioglimento) nel caso di mancata
consumazione del matrimonio.
La l. 1159/29 detta “Disposizioni sull’esercizio dei culti
ammessi nello Stato e sul matrimonio davanti ai ministri dei
culti medesimi”.
Tale legge si differenzia profondamente dalla normativa
concordataria poiché disciplina un mero matrimonio civile
celebrato in forma speciale; infatti, la legge sancisce tutti i
requisiti per una valida celebrazione del matrimonio rimanendo
salva l’integrale applicazione della legge civile relativamente
alla disciplina sostanziale del matrimonio-atto e alla
giurisdizione dei tribunali dello Stato. |